Ex art. 208 ed ex art. 216 del D.Lgs. n° 152/2006

L'autorizzazione unica per gli impianti di rifiuti, rilasciato ai sensi dell'Art. 208 del D.Lgs. 152/2006 autorizza la realizzazione e la gestione di nuovi impianti di smaltimento e recupero rifiuti, o modifiche sostanziali a impianti esistenti. 

L'autorizzazione unica per impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. n°152/2006 e s.m. sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.

L’ufficio comunale provvede a redigere specifico contributo tecnico istruttorio di competenza nell’ambito del procedimento regionale.

L'Autorizzazione ha i seguenti ambiti di applicazione:

a) Nuovi impianti di smaltimento o di recupero rifiuti (art. 208 c. 1);

b) Varianti sostanziali in corso d´opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono più conformi all´autorizzazione rilasciata (art. 208 c. 19);

c) Rinnovo di autorizzazioni vigenti senza modifiche (art. 208 c. 12);

d) Impianti mobili (art. 208 c. 1, c. 15 se nuovi impianti, c. 12 se rinnovi, e c. 19, se modifiche)

Non ricadono nella categoria di impianti mobili che effettuano operazioni di recupero o smaltimento di rifiuti soggetti alla presente domanda:

  • impianti di disidratazione dei fanghi generati da impianti di depurazione che reimmettono l´acqua in testa al processo depurativo presso il quale operano;
  • impianti che effettuano esclusivamente riduzione volumetrica e separazione delle frazioni estranee.

Possono pertanto essere esclusi dalla presentazione della domanda, a titolo esemplificativo e non necessariamente esaustivo, le macchine che operano nei cantieri per la cippatura del legno o del materiale legnoso in genere, o per la pressatura della carta o della plastica. 

Invece, devono presentare la domanda, gli impianti mobili adibiti alla macinatura, vagliatura e deferrizzazione dei materiali inerti prodotti da cantieri edili (es. da attività di demolizione), in quanto non rientrano tra gli impianti che effettuano esclusivamente la riduzione volumetrica e la separazione di eventuali frazione estranee.

Per gli impianti mobili non valgono i casi procedimentali elencati di seguito, trattandosi solo di una semplice autorizzazione di un macchinario a svolgere determinate operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, non inserito in un determinato contesto territoriale. Per lo svolgimento delle singole campagne di attività si rimanda al procedimento specifico (comunicazione di campagna di attività).

L'autorizzazione ex art. 208 del D.Lgs. n° 152/2006 è riferita a qualsiasi operazione di smaltimento e di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi (All. B e C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006) e comprende l'approvazione del progetto, l'autorizzazione all'esecuzione delle opere e l'autorizzazione alla gestione/esercizio dell'attività.

Per le installazioni elencate all'allegato VIII punto 5 alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 (insediamenti IPPC), l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione di cui al presente. In questo caso l'autorizzazione integrata ambientale sostituisce l'autorizzazione unica.

Ove l'impianto debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale (VIA) ai sensi della normativa vigente, alla domanda di autorizzazione ai sensi art. 208 è allegata la comunicazione del progetto all'autorità competente ai predetti fini, per cui i termini del procedimento di autorizzazione restano sospesi fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale.

Procedimento:

Il procedimento nei casi di nuovo impianto e di variante sostanziale è attivato su istanza del soggetto che intende realizzare e gestire nuovi impianti di smaltimento o di recupero dei rifiuti, anche pericolosi, presentando apposita domanda alla Regione Toscana attraverso il SUAP competente per territorio, allegando il progetto definitivo dell'impianto e la documentazione tecnica prevista per la realizzazione del progetto stesso dalle disposizioni vigenti in materia di urbanistica, di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica.

Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda, la regione individua il responsabile del procedimento e verificata la completezza documentale, convoca apposita conferenza di servizi. Alla conferenza dei servizi partecipano, i responsabili degli uffici regionali competenti e i rappresentanti delle autorità d'ambito e degli enti locali sul cui territorio è realizzato l'impianto, nonché il richiedente l'autorizzazione o un suo rappresentante al fine di acquisire documenti, informazioni e chiarimenti. La decisione della conferenza dei servizi è assunta a maggioranza e le relative determinazioni devono fornire una adeguata motivazione rispetto alle opinioni dissenzienti espresse nel corso della conferenza. 

Per l'istruttoria tecnica della domanda le regioni possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente.

Durante l’istruttoria possono essere richiesti chiarimenti ed integrazioni al soggetto interessato sospendendo i termini del procedimento che ricominciano a decorrere dal ricevimento degli elementi forniti dall'interessato.

La Regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto, in caso contrario comunica il diniego della stessa. 

La Regione provvede all'adozione del provvedimento finale e lo inoltra per via telematica al SUAP, il quale lo trasmette al soggetto richiedente.

L'autorizzazione rilasciata individua le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei principi richiesti.

L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori.


Rinnovo dell’autorizzazione:

La domanda di autorizzazione deve essere presentata almeno 180 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione. Qualora l’autorità competente non rilasci la nuova autorizzazione entro la scadenza della precedente, l’attività può essere comunque proseguita fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie prestate. 

Procedure semplificate:

Limitatamente agli impianti che effettuano operazioni di recupero rifiuti, al posto dell’autorizzazione unica, può essere presentata una comunicazione di inizio attività ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 152/2006 qualora l’attività rispetti le norme tecniche stabilite dal D.M. 5/02/1998 modificato dal D.M. n. 186/2016, per rifiuti non pericolosi e rispetti le norme tecniche stabilite dal D.M. 12 giugno 2002, n.161, per i rifiuti pericolosi.


Si riporta di seguito il link alla pagina della Regione Toscana:

https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-unica-per-gli-impianti-di-smaltimento-e-di-recupero-dei-rifiuti-ai-sensi-dell-art-208-del-d-lgs-152-06

Contatti:

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche

Danzi Michele            Indirizzo mail: mdanzi@comune.livorno.it

  • Telefono: 0586/8203457
  • Telefono: 0586/820332
  • Telefono: 0586/820648

Ultimo aggiornamento:

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