A.U.A. - ex art. 269 – ex art. 272
L’AUA, l’ Art. 269 e l’Art. 272 sono procedimenti amministrativi che hanno lo scopo di semplificare il rilascio dei titoli abilitativi ambientali necessari per le piccole e medie imprese o per alcuni impianti produttivi.
L’ufficio comunale provvede a redigere specifico contributo tecnico istruttorio di competenza nell’ambito del procedimento regionale.
L’Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) è un provvedimento amministrativo introdotto in Italia con il D.P.R. 59/2013, che ha lo scopo di semplificare e unificare in un solo atto diversi titoli abilitativi ambientali necessari per le piccole e medie imprese o per alcuni impianti produttivi ossia i seguenti titoli abilitativi:
- autorizzazione agli scarichi (artt. 124 e ss., D.Lgs. n. 152/2006);
- comunicazione preventiva per l’utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e dalle acque reflue delle medesime aziende (art. 112, D.Lgs. n. 152/2006);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti (art. 269, D.Lgs. n. 152/2006);
- autorizzazione generale per gli impianti e le attività in deroga (art. 272, D.Lgs. n. 152/2006);
- comunicazione o nulla osta (art. 8, commi 4 e 6, L. 447/1995 - Legge quadro sull’inquinamento acustico);
- autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura (art. 9, D.Lgs. 99/1992);
- comunicazioni in materia di autosmaltimento e recupero rifiuti (artt. 215 e 216, D.Lgs. n. 152/2006).
L’A.U.A. si attiva presso il portale AIDA del S.U.A.P. (Sportello Unico per le Attività Produttive) del Comune di Livorno; l'Autorità competente è la Regione Toscana che ricevuta l'istanza dal S.U.A.P. provvede a richiedere i pareri di merito e rilascia un provvedimento di adozione.
Il S.U.A.P., al termine del procedimento, rilascia l'Autorizzazione che ha una validità di 15 anni dalla data di rilascio, salvo diversa indicazione.
L'ex Art. 269 del D.Lgs. n° 152/2006 (Autorizzazione alle emissioni in atmosfera) riguarda gli stabilimenti industriali o artigianali che producono sostanze inquinanti. Si applica a tutti gli stabilimenti in cui vengono installati impianti o svolte attività che producono emissioni in atmosfera (come fumi, gas, vapori, polveri, solventi, odori, ecc.).
L'ex Art. 269 definisce le modalità di richiesta dell’autorizzazione per tutti gli stabilimenti che producono emissioni, cioè introducono in atmosfera sostanze solide, liquide o gassose che possono causare inquinamento atmosferico. Sono soggetti ad autorizzazione ai sensi del Titolo I della parte quinta, ferme restando le esclusioni e le agevolazioni stabilite dal decreto.
Deve presentare domanda il gestore dello stabilimento (titolare o responsabile dell’attività produttiva) prima di:
- costruire un nuovo impianto;
- apportare modifiche sostanziali a impianti esistenti (che cambiano natura, quantità o qualità delle emissioni);
- trasferire o ampliare lo stabilimento.
L’autorizzazione rilasciata ai sensi del presente titolo ha durata di quindici anni. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza.
Per il rilascio dell’autorizzazione all’installazione di stabilimenti nuovi, l’autorità competente indice, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, uno conferenza dei servizi nel corso della quale si procede anche, in via istruttoria, ad un contestuale esame degli interessi coinvolti in altri procedimenti amministrativi e, in particolare, nei procedimenti svolti dal comune ai sensi del D.P.R. n° 380 del 6 giugno 2001, e del Regio Decreto n° 1265 del 27 luglio 1934.
ARPAT effettua controlli diretti e indiretti sulle emissioni in atmosfera, convogliate e diffuse, generate da stabilimenti in cui sono presenti impianti autorizzati in via generale, esplicita o in deroga ai sensi della parte quinta del D.Lgs. n° 152/2006.
L'Ex Art. 272 del D.Lgs. n° 152/2006 (Impianti e attività in deroga) è la norma che disciplina le emissioni in atmosfera in procedura semplificata, e si applica ad attività a basso impatto emissivo.
Disciplina le “deroghe” all’applicazione delle regole ordinarie sulle emissioni in atmosfera, cioè i casi in cui alcuni impianti o attività (di piccola entità o a basso impatto ambientale) non devono seguire tutta la procedura autorizzativa ordinaria prevista dall’art. 269 del medesimo decreto.
Per le specifiche categorie di stabilimento elencate nella parte II dell’Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, è prevista l’adozione di apposite autorizzazioni di carattere generale nelle quali sono stabiliti i valori limite di emissione, le prescrizioni, i tempi di adeguamento, i metodi di campionamento e di analisi e la periodicità dei controlli.
Il gestore degli stabilimenti in questione può quindi avvalersi di tale procedura semplificata.
Le domande di autorizzazione alle emissioni ai sensi dell’art. 272 devono essere presentate allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP) che le inoltrerà, in via telematica, alla Regione (che è l'Autorità competente) e ai soggetti competenti in materia ambientale che intervengono nel procedimento.
È facoltà del gestore non avvalersi dell’AUA (nel qual caso tale volontà va espressa in sede di presentazione della domanda al SUAP) qualora l’attività in questione necessiti della sola autorizzazione in via generale per le emissioni in atmosfera.
La documentazione da presentare al SUAP può quindi variare a seconda che il gestore dello stabilimento chieda l’AUA (ipotesi 1), oppure si avvalga della facoltà di non richiedere l’AUA (ipotesi 2).
Nella prima ipotesi (il gestore dello stabilimento chiede il rilascio dell’AUA), il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione è disciplinato dall’art. 4 del D.P.R. n. 59/2013.
Il gestore deve utilizzare il modello di domanda che è presente sulla piattaforma informatica utilizzata dallo sportello SUAP del Comune dove ha sede lo stabilimento. Alla domanda andranno allegati le relazioni, i documenti e le ulteriori dichiarazioni previste dalla vigente normativa (Circolare regionale 5/08/2013, n. 19; DGR 16/05/2014, n.1840; Ddg 25/06/2014 n. 5512).
Il D.P.R. n. 59/2013 prevede il rilascio di un provvedimento di autorizzazione esplicito. Il gestore non può installare l’impianto, o avviare l’attività, o modificare l’attività già esistente, prima di aver ricevuto l’autorizzazione. L’autorizzazione rilasciata in base al D.P.R. n. 59/2013 ha una durata di 15 anni.
Viceversa, nella seconda ipotesi (il gestore dello stabilimento NON chiede il rilascio dell’AUA), si farà riferimento alla procedura dell’art. 272.
In particolare:
- il gestore dovrà presentare unicamente al SUAP territorialmente competente la domanda di autorizzazione utilizzando soltanto il modello di domanda presente sulla piattaforma informatica che è utilizzata dal SUAP competente per territorio;
- nell’ipotesi di nuovo impianto/nuova attività, la domanda di adesione all’autorizzazione generale va presentata almeno 45 giorni prima dell’installazione dell’impianto o dell’avvio dell’attività. Tale obbligo vale anche nelle ipotesi di successiva modifica dell’autorizzazione;
- nei casi di rinnovo di una precedente autorizzazione, l’esercizio dell’impianto o dell’attività può continuare a condizione che il gestore presenti una domanda di adesione corredata, ove necessario, da un progetto di adeguamento, sempre che l’Autorità competente non neghi l’adesione.
In mancanza di presentazione della domanda nei tempi previsti, lo stabilimento si considera in esercizio senza autorizzazione alle emissioni.
L’autorizzazione rilasciata ai sensi dell’art. 272 ha una durata di 15 anni.
Contatti:
Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche
Danzi Michele Indirizzo mail: mdanzi@comune.livorno.it
- Telefono: 0586/8203457
- Telefono: 0586/820344
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