A.I.A.- Autorizzazione Integrata Ambientale

L'Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l'esercizio di un impianto in cui si svolgono una o più attività dell'elenco all'All. VIII della Parte II, Tit. III – bis al D.Lgs. n° 152 del 2006. 

In merito alle A.I.A., la norma prevede misure finalizzate ad evitare e/o comunque ridurre le emissioni delle attività nell'aria, nell'acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell'ambiente nel suo complesso basandosi sulle migliori tecniche disponibili (BAT) e tenendo conto delle condizioni locali. L'AIA deve essere rilasciata dall’Autorità Competente e mira a integrare tutte le autorizzazioni ambientali di settore necessarie.

L’ufficio comunale provvede a redigere specifico contributo tecnico istruttorio di competenza nell’ambito del procedimento ministeriale o regionale.

Il D.Lgs. 152/2006 disciplina il rilascio, il rinnovo, il riesame e le modifiche dell'autorizzazione suddetta nonché le modalità di esercizio degli impianti interessati. 

Il procedimento si attiva presso l'Autorità Competente (Ministero dell'Ambiente e della sicurezza Energetica o la Regione Toscana) attraverso formale istanza dell’interessato ovvero del Gestore dell’impianto e mira a sostituire ad ogni effetto le autorizzazioni ambientali di cui all’allegato IX alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006:

1. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari.

2. Autorizzazione allo scarico (Capo II del Titolo IV della Parte Terza).

3. Autorizzazione unica per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articoli 208 e 210).

4. Autorizzazione allo smaltimento degli apparecchi contenenti PCB-PCT.

5. Autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura.

6. Autorizzazione allo scarico rilasciata dal Magistrato alle Acque di Venezia, limitatamente alle condizioni di esercizio degli scarichi idrici e alle modalità di controllo di tali condizioni.

Le diverse tipologie di domanda che possono essere presentate sono:

  • AIA per nuova installazione: in questo caso l’installazione non è ancora esistente e per la sua messa in esercizio è necessaria l’autorizzazione Integrata Ambientale che il Gestore richiede all’autorità competente;

  • Prima AIA per installazione esistente: in questo caso l’installazione è già esistente e per la prosecuzione dell’esercizio è necessaria l’Autorizzazione Integrata Ambientale;

  • Riesame AIA: l’Autorità Competente può disporre il riesame con valenza di rinnovo sull’installazione nel suo complesso entro quattro anni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle Best Available Techniques (BAT) riferite all’attività principale dell’installazione o trascorsi dieci anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame sull’intera installazione. 

  • Riesame avviato in adempimento prescrizione AIA: questa procedura si applica a seguito della presentazione da parte del Gestore, in adempimento di una specifica disposizione del provvedimento di AIA rilasciato, di una istanza con nuovi elementi istruttori;

  • AIA per modifica sostanziale: nel caso in cui il Gestore chieda di effettuare in una installazione già autorizzata modifiche considerate sostanziali dall’Autorità Competente, il Gestore richiede il rilascio di una nuova autorizzazione per tali modifiche;

  • Aggiornamento AIA per modifica non sostanziale: questa procedura si applica qualora le modifiche progettate e comunicate dal Gestore all’Autorità Competente non comportino effetti negativi significativi sull’ambiente.

Procedimenti di AIA di competenza Statale:

Sono sottoposti alla procedura di AIA di competenza statale, le installazioni in cui sono presenti impianti di cui all’Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/2006 (es. grandi impianti di combustione, centrali di ripompaggio gas, raffinerie, acciaierie primarie, grandi impianti chimici, impianti in mare).

L’ Autorità Competente in sede statale è il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Ecologica (MASE) – Direzione Generale Valutazioni Ambientali. La Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC svolge l’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere sulla base del quale viene emanato il provvedimento di AIA. 

La decisione è inoltre basata sulla proposta dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) sul Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) e sui pareri e determinazioni da parte delle amministrazioni partecipanti alla Conferenza dei Servizi (CdS).

Fasi della Procedura:

  • Il Gestore trasmette alla Direzione Generale Valutazioni Ambientali l’istanza per l’avvio del procedimento di AIA utilizzando l’apposito modulo presente sulla “modulistica” del sito ministeriale;

  • La documentazione trasmessa dal Gestore viene acquisita dalla Direzione Generale che effettua la verifica amministrativa sulla completezza dell’istanza e della documentazione allegata, incluso l’avvenuto pagamento del contributo per gli oneri istruttori;

  • A seguito della verifica tecnico – amministrativa, la documentazione trasmessa dal Gestore è pubblicata sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA. Contestualmente viene avviato il procedimento comunicandolo al Gestore, alla Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, a tutte le Amministrazioni ed Enti territoriali interessati, avviando la fase istruttoria presso la Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, per la formulazione del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC), e presso Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), per la formulazione della proposta del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC). I soggetti interessati possono presentare all’Autorità Competente osservazioni sulla domanda presentata;

  • Qualora la documentazione non fosse completa, l'Autorità Competente ovvero, la Commissione IPPC potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine per la presentazione della documentazione integrativa. I termini del procedimento si intendono interrotti fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l'istanza si intende ritirata;

  • Sulla base della documentazione acquisita durante tutto l’iter procedurale, la Commissione Istruttoria IPPC svolge l’istruttoria tecnica redigendo Il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) che viene trasmesso ad ISPRA, che a sua volta lo integra con una proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

  • In caso di istanza di Prima AIA per nuova installazione, AIA per installazione esistente, modifica sostanziale, riesame con valenza di rinnovo, riesame parziale che configura modifiche sostanziali al provvedimento previgente, la Direzione Generale Valutazioni Ambientali convoca una Conferenza dei Servizi (CdS) per acquisire osservazioni, proposte, pareri e determinazioni relative al Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e alla proposta di Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) di ISPRA, alla chiusura della Conferenza dei Servizi viene pubblicato l’esito dei lavori;

  • Ove si prospetti un esito negativo del procedimento, se ne preavvisa il Gestore, dandogli facoltà di produrre ulteriori elementi istruttori. Ove tali elementi possano influire sugli esiti della decisione, si provvede ad una loro opportuna valutazione, acquisendo i contributi della Commissione Istruttoria per l’Autorizzazione Integrata Ambientale – IPPC, di ISPRA o della Conferenza dei Servizi;

  • Se ha avuto luogo la Conferenza dei Servizi, in base ai relativi esiti, viene predisposto e sottoposto alla firma del Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica lo schema di provvedimento autorizzativo;

  • Nel caso di modifica non sostanziale e di riesame parziale che non comporta modifiche sostanziali all’AIA previgente, la Direzione Generale, acquisito il Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e la proposta di ISPRA, conclude il procedimento, notificando al Gestore, l’accoglimento dell’istanza o il respingimento, prescrivendo l’applicazione delle condizioni del Parere Istruttorio Conclusivo (PIC) e del Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC);

  • In tutti gli altri casi, dopo la firma del MASE la Direzione Generale provvede a pubblicare sul Portale delle Valutazioni e delle Autorizzazioni Ambientali VAS-VIA-AIA il provvedimento di AIA, a chiederne la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, a trasmettere il provvedimento al Gestore, a dare notizia della chiusura del procedimento a tutte le amministrazioni coinvolte e in particolare ad ISPRA, per attivare le relative competenze di controllo;

  • Il Gestore è tenuto ad accettare formalmente il provvedimento di AIA. Decorso inutilmente tale termine, i precedenti titoli autorizzativi (sostituiti dall’AIA) cessano di avere efficacia.

  • ISPRA, in qualità di autorità di controllo di tutte le AIA di competenza statale, con frequenza almeno annuale produce un rapporto relativo alle verifiche effettuate in relazione all’applicazione delle condizioni prescritte in ciascuna AIA di competenza statale.

Si riporta di seguito il link alla pagina della Ministero dell’Ambiente e Sicurezza Energetica – Direzione Generale Valutazioni Ambientali:

https://va.mite.gov.it/it-IT

 

Procedimenti di AIA di competenza Regionale:

La Regione è l'Autorità Competente al rilascio ed al riesame dell'AIA nonché ai relativi controlli, per le installazioni rientranti nelle attività elencate nella parte seconda, allegato VIII, dello stesso D.Lgs. 152/2006.

La richiesta volta al rilascio è presentata dal gestore dell’impianto, allo sportello unico delle attività produttive (SUAP) competente per territorio.

Il SUAP provvede a trasmettere entro tre giorni lavorativi la domanda e i relativi allegati alla Regione che, verificata la completezza documentale, procede alla convocazione della conferenza di servizi nella quale vengo richiesti i contributi degli enti interessati al procedimento.

A seguito dell’istruttoria della documentazione presentata, la Regione provvede altresì all'adozione del provvedimento finale e lo inoltra per via telematica al SUAP, il quale lo trasmette al soggetto richiedente.

Si riporta il link alla pagina della Regione Toscana per le Autorizzazioni di competenza:

https://www.regione.toscana.it/-/autorizzazione-integrata-ambientale-aia-

Contatti:

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche

Danzi Michele            Indirizzo mail: mdanzi@comune.livorno.it

  • Telefono: 0586/8203457
  • Telefono: 0586/820332
  • Telefono: 0586/820648

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