Dismissione depositi oli minerali
La dismissione dei depositi di oli minerali è un processo tecnico, ambientale e amministrativo che riguarda la chiusura, bonifica e rimozione di serbatoi e infrastrutture utilizzate per lo stoccaggio di prodotti petroliferi.
La dismissione dei depositi di oli minerali (gasolio, benzina, oli lubrificanti, bitumi, ecc.) richiede l'ottenimento di un'autorizzazione. La procedura prevede la presentazione di una domanda che include una relazione tecnica dettagliata, un cronoprogramma delle attività e la documentazione relativa a bonifica, messa in sicurezza e smaltimento dei rifiuti. Saranno necessarie anche indagini ambientali su suolo e acqua e il parere definitivo dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente ARPA Toscana.
I depositi di oli minerali rappresentano spesso fonti di potenziale contaminazione:
- perdite dai serbatoi interrati (soprattutto se metallici e datati);
- infiltrazioni di idrocarburi nel sottosuolo;
- emissioni odorigene o rischi di incendio.
Per questo, la dismissione va affidata a ditte specializzate e deve essere certificata da tecnici ambientali abilitati.
Rientrano fra gli impianti da sottoporre ad autorizzazione oli minerali i seguenti depositi:
- Impianti di deposito di oli minerali ad uso commerciale > 10 mc (R.D.L. 8 ottobre 1936, n. 2018, art. 2).
- Impianti di deposito di oli minerali ad uso privato, agricolo ed industriale > 25 mc (R.D.L. 2 novembre 1933, n. 1741, convertito in legge 8 febbraio 1934, n. 367, art. 11);
La Legge Regionale Toscana n. 39/2005 (“Disposizioni in materia di energia”)
recepisce la Legge 239/2004 e attribuisce alla Regione Toscana la competenza per tali autorizzazioni, attraverso la Direzione Ambiente ed Energia.
Ai sensi dell'art. 1 comma 56, della Legge 239/2004 sono sottoposti ad autorizzazione regionale:
- l'installazione e l’esercizio di nuovi stabilimenti di stoccaggio di oli minerali;
- la variazione di oltre il 30 % della capacità complessiva autorizzata di stoccaggio;
- la dismissione degli stessi stoccaggi.
Mentre in applicazione dell’art. 57 del Decreto Legge 5/2012, convertito dalla L. 35/2012, la competenza su alcuni impianti inerenti gli oli minerali è stata riportata al Ministero dello Sviluppo Economico:
- gli stabilimenti di lavorazione;
- i depositi costieri di oli minerali (come definiti dall'articolo 52 del Codice della navigazione);
- i depositi di carburante per aviazione siti all'interno del sedime aeroportuale;
- i depositi di oli minerali di capacità autorizzata non inferiore a 10.000 metri cubi o, se di GPL, di capacità autorizzata non inferiore a tonnellate 200.
Si ricorda anche che il D.Lgs. 128/2006 prevede disposizioni specifiche nel caso di depositi di GPL. In particolare i depositi di capacità complessiva non superiore a 13 mc non sono soggetti ad autorizzazione, fermo restando le disposizioni di sicurezza (1000 kg per GPL in bombole).
L’autorizzazione oli minerali non costituisce titolo edilizio alla realizzazione delle opere, pertanto il titolare dell’azienda dovrà munirsi di titolo edilizio prima della realizzazione del nuovo stabilimento o delle modifiche a quelli già esistenti.
Il collaudo ha ad oggetto l’accertamento della rispondenza delle opere realizzate al progetto autorizzato (articolo 11, comma 3 del D.P.R. 420/1994). Esso è necessario ogni qualvolta venga rilasciata una nuova autorizzazione o per variazioni superiori al 30% della capacità geometrica complessiva del deposito di oli minerali.
L´azienda che effettua una variazione inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata nell’impianto di stoccaggio di oli minerali - senza dismissione di serbatoi - deve presentare apposita comunicazione.
L’azienda che cede (in locazione o in proprietà) un impianto di lavorazione e/o stoccaggio di oli minerali deve inviare apposita comunicazione.
L’azienda che intende procedere ad una variazione della composizione (inferiore al 30% della capacità complessiva autorizzata), con dismissione di serbatoi nell’impianto di stoccaggio di oli.
Depositi soggetti ad autorizzazione regionale:
Sono soggetti all’autorizzazione tutti i depositi di oli minerali con capacità complessiva superiore a 25 metri cubi (m³), appartenenti alle seguenti categorie:
1. Depositi commerciali
- Destinati alla distribuzione o vendita di carburanti, oli combustibili o lubrificanti;
- Possono essere impianti di stoccaggio a servizio di reti di distribuzione (ad es. depositi costieri, interni o per rifornimento autocisterne).
- Sempre soggetti ad autorizzazione regionale.
2. Depositi aziendali o privati (uso proprio)
- Serbatoi e impianti utilizzati da aziende agricole, industriali, trasporti, cantieri, enti pubblici per il rifornimento dei propri mezzi;
- Se la capacità complessiva supera i 25 m³, anche questi sono soggetti ad autorizzazione regionale;
- Se invece ≤ 25 m³, rientrano nella competenza comunale e nel regime SCIA (ai sensi del D.Lgs. 222/2016 e D.P.R. 160/2010 – SUAP).
3. Depositi portuali e aeroportuali
- Depositi situati in aree portuali o aeroportuali destinati al rifornimento di imbarcazioni o aeromobili;
- Soggetti ad autorizzazione regionale, con il coinvolgimento dell’Autorità Portuale.
4. Depositi costieri o di grande capacità
- Grandi serbatoi o parchi serbatoi in prossimità di porti o oleodotti;
- Competenza Regione Toscana (non comunale), con valutazione di impatto ambientale (VIA) se superano le soglie del D.Lgs. 152/2006.
5. Variazioni e dismissioni
- Anche la dismissione di depositi autorizzati rientra tra le attività da sottoporre ad autorizzazione regionale (art. 1, comma 56, L. 239/2004);
- Lo stesso vale per modifiche superiori al 30% della capacità totale di stoccaggio.
Depositi NON soggetti ad autorizzazione regionale:
Restano esclusi dalla competenza regionale (quindi gestiti dal Comune tramite SUAP e SCIA):
- Serbatoi ≤ 25 m³ complessivi;
- Serbatoi a servizio di impianti termici civili (es. gasolio da riscaldamento condominiale);
- Serbatoi di carburanti agricoli di piccola capacità (< 9 m³ in genere);
- Serbatoi temporanei nei cantieri mobili, se non permanenti.
Contatti:
Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche
Danzi Michele indirizzo mail: mdanzi@comune.livorno.it
Telefono: 0586/820347
Telefono: 0586/820344
Telefono: 0586/820145
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