Attività Insalubri

Le attività insalubri sono attività produttive (industriali o artigianali) che possono produrre esalazioni, vapori, rumori, polveri o sostanze pericolose che alterano l'ambiente esterno e rappresentano un rischio per la salute pubblica. 

Il R.D. 27/07/1934 n. 1265 (Testo Unico delle Leggi Sanitarie) all’art. 216 stabilisce che “Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono in un elenco diviso in due classi:

  1. La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;

  2. La seconda quelle che esigono speciali cautele per l’incolumità del vicinato”.

Un'industria è individuata come "insalubre" dal Servizio di igiene pubblica della ASL competente per territorio.

Il D.M. 5/09/1994 le suddivide in due parti, che comprendono le industrie di I^ classe e quelle di II^ classe.

Le classi sono definite in base:

- alle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito),

- ai prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti),

- oltre che al tipo di attività industriali.

Un' industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, può essere permessa nell'abitato, quando l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

L’interessato deve provvedere ad una valutazione delle sostanze chimiche (produzione, impiego e deposito), dei prodotti e materiali impiegati (produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti) e del tipo di attività e classificare l’industria sulla base dell’elenco di cui al D.M. 5/09/1994.

Inoltre deve dimostrare, con particolare riferimento sia alla classificazione sopra detta che all’ubicazione dell’impianto nell’abitato o meno, tutte le cautele utilizzate per minimizzare od annullare gli impatti sulla salute pubblica.

A titolo esemplificativo, dell’industria da attivare deve essere prodotta la descrizione:

- della produzione specifica e la potenzialità mensile o annua;

- dei quantitativi, delle materie prime impiegate, dei prodotti intermedi e dei prodotti finiti;

- del ciclo tecnologico con le relative apparecchiature e la durata e frequenza delle operazioni;

- per ogni ciclo tecnologico degli scarichi esistenti, continui, intermittenti, di emergenza di qualsiasi tipo (fumi, gas, polveri, esalazioni, reflui liquidi rifiuti solidi) in qualità, quantità e frequenza e/o i motivi delle cause di insalubrità (radiazioni, rumori pericolo di scoppi e/o incendi ecc); per i rifiuti solidi e reflui liquidi indicazione delle modalità di sversamenti e la destinazione; per gli scarichi di emergenza indicazione della qualità e quantità delle sostanze emesse e le modalità e destinazione dello scarico;

- delle speciali cautele adottate (impianti di abbattimento, impianti di depurazione, sistemi di intervento, dispositivi ecc.) e/o i nuovi metodi introdotti tali che l’esercizio dell’impianto non rechi danno alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una lavorazione insalubre, compresa nel relativo elenco di cui al DM 5/09/1994, dovrà presentare, al Comune (SUAP), almeno 15 giorni prima dell'apertura dell'attività, avviso nel rispetto dell'art. 216 del RD 27/07/1934 n. 1265, utilizzando l'apposita modulistica e corredata degli allegati previsti, che ben evidenzi alcuni aspetti quali il tipo di attività da svolgere, la classificazione di insalubrità dell'attività (1^ o 2^ classe), le tecnologie che verranno applicate a tutela della salute pubblica e dell'ambiente, il rispetto della normativa in materia edilizia nonché la localizzazione della ditta stessa, ricordando la necessità del rispetto della compatibilità urbanistica dell'insediamento.

L'attivazione di industrie insalubri è subordinata al rilascio di due ordini di autorizzazioni:

- sanitaria;

- ambientale.


Competenze del Ministero della Salute:

elabora e aggiorna l'elenco delle industrie insalubri.


Competenza del Comune:

competente ad emettere il Decreto di Classificazione di Industria Insalubre o il provvedimento conclusivo di autorizzazione all'esercizio dell'attività comprensivo della Classificazione suddetta.


Competenze dell'A.S.L.:

a) esprime un parere igienico sanitario sull'attività esercitata, formula al Comune la proposta di classificazione di Industria Insalubre;

b) controlla gli insediamenti produttivi;

c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente.


Competenza dell'ARPA (Agenzia Regionale per l'Ambiente):

a) esprime un parere ambientale circa il rispetto delle normative ambientali nell'esercizio dell'attività effettua i controlli in materia di inquinamento acustico su richiesta dei comuni;

b) controlla gli insediamenti produttivi;

c) predispone gli accorgimenti e le cautele necessarie per il rispetto della legislazione vigente.

Contatti:

Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche

Danzi Michele            Indirizzo mail: mdanzi@comune.livorno.it

  • Telefono: 0586/8203457
  • Telefono: 0586/820344
  • Telefono: 0586/820145

Ultimo aggiornamento:

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