Autorizzazione Unica Energetica (AUE)
L'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, a valle di un procedimento unificato in cui sono ricomprese tutte le autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell'impianto.
Ai sensi dell’art. 11 della L.R. n°39/2005 sono assoggettati all'autorizzazione unica la costruzione e l'esercizio dei seguenti impianti:
a) impianti di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale con esclusione dei gruppi elettrogeni di soccorso o degli impianti non soggetti all’autorizzazione delle emissioni in atmosfera ai sensi dell’ articolo 269, comma 14, del D.Lgs. n. 152/2006;
b) linee elettriche e relativi impianti;
c) oleodotti e gasdotti, ad eccezione delle infrastrutture costituenti opere di urbanizzazione e delle modifiche di oleodotti esistenti non individuate dal regolamento di cui all'articolo 39, come nuova opera;
d) impianti di stoccaggio di idrocarburi di capacità superiore a 25 metri cubi, fatto salvo quanto previsto alle lettere e) ed f);
e) impianti di stoccaggio di oli minerali di capacità superiore a 25 metri cubi, nei casi di cui all' articolo 1, comma 56 della l.239/2004 ;
f) impianti di deposito di gas di petrolio liquefatto (GPL) nei casi di cui all' articolo 1, comma 56, della l. 239/2004 , ad eccezione dei depositi destinati ad uso non commerciale aventi capacità complessiva non superiore a 26 metri cubi e dei depositi in bombole aventi capacità di accumulo non superiore a 1.000 chilogrammi di prodotto;
g) impianti di lavorazione e trasformazione idrocarburi;
Il procedimento è di competenza regionale, con l'attivazione di Conferenza dei Servizi asincrona con richiesta di contributi ai sensi della L.R. n° 39/2005 nella quale viene coinvolta anche all'Amministrazione Comunale.
Insieme all'impianto energetico sono autorizzate anche le opere connesse e le infrastrutture indispensabili allo stesso.
Su richiesta dell'interessato con il provvedimento di autorizzazione può essere dichiarata la pubblica utilità dei lavori e delle opere ed apposto, laddove non esistente, il vincolo preordinato all'esproprio.
L’ufficio comunale provvede a redigere specifico contributo tecnico istruttorio di competenza nell’ambito del procedimento regionale.
Procedimento:
L'autorizzazione unica è rilasciata a conclusione di un procedimento unificato, ferma restando la possibilità per l'interessato di acquisire direttamente pareri, nullaosta, atti di assenso necessari per rilascio della stessa.
La Regione convoca la conferenza dei servizi alla quale partecipano tutte le amministrazioni interessate alla realizzazione e all’esercizio degli impianti e i gestori di opere pubbliche o di interesse pubblico aventi interferenze con gli stessi impianti progettati.
Ai fini del rilascio dell'autorizzazione i soggetti interessati presentano apposita domanda, contenente:
a) la descrizione dell'impianto di cui si chiede l'autorizzazione e delle eventuali opere connesse e infrastrutture indispensabili alla costruzione ed esercizio dello stesso;
b) gli elaborati progettuali richiesti contenenti anche la descrizione dello stato di fatto dell'area interessata;
c) la eventuale richiesta di dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, nonché di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio;
d) le modalità e termini per il rispetto delle condizioni previste per la costruzione ed esercizio dell'impianto;
d bis) per i progetti di linee elettriche e relativi impianti, l’ampiezza delle fasce di rispetto, per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico, con l’indicazione dei dati utilizzati per il calcolo delle stesse in applicazione della normativa in materia;
Successivamente alla presentazione della domanda, l'autorità procedente provvede a darne notizia nelle forme e i modi previsti dalla legislazione vigente affinché chiunque vi abbia interesse possa prenderne visione e presentare osservazioni nel termine indicato.
Nei procedimenti relativamente ai quali non sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, essa è acquisita nell’ambito del procedimento unificato. Gli atti di assenso espressi nella procedura di VIA restano comunque efficaci ai fini dell'autorizzazione finale e non devono essere ulteriormente acquisiti.
Quando il progetto è sottoposto, ai sensi del d.lgs. 152/2006, ad autorizzazione integrata ambientale, la stessa è acquisita nell'ambito del procedimento unificato.
A seguito della conclusione della conferenza dei servizi, l'amministrazione competente decide in merito al rilascio dell'autorizzazione accertata la rispondenza di tutti i requisiti richiesti per la realizzazione dell’intervento.
La normativa regionale, per ogni tipologia di Autorizzazione Unica, riporta le diverse valenze negli articoli specifici (dall’art. 13 all’art. 17) per cui in riferimento all’intervento da autorizzare risulta necessario adempiere e rispettare quanto riportato negli specifici articoli.
Si riporta di seguito il link alla pagina della Regione Toscana:
https://www.regione.toscana.it/-/istanza-autorizzazioni-energetiche
Contatti:
Ufficio Autorizzazioni Ambientali e Bonifiche
Danzi Michele indirizzo mail: mdanzi@comune.livorno.it
Telefono: 0586/820347
Telefono: 0586/820332
Telefono: 0586/820648
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