Progetti Unitari Convenzionati (PUC)
La Legge Regionale n. 65/2014, all'art.121 definisce il Progetto Unitario Convenzionato e stabilisce gli elaborati e i criteri minimi della convenzione:
1. Nelle aree già dotate di opere di urbanizzazione primaria, le previsioni che, pur non presentando caratteri di complessità e rilevanza tali da richiedere la formazione di un piano attuativo, richiedono comunque un adeguato coordinamento della progettazione e la previa sottoscrizione di una convenzione finalizzata a disciplinare opere o benefici pubblici correlati all’intervento, sono assoggettate dal piano operativo a progetto unitario convenzionato.
2. Il progetto unitario convenzionato è corredato da:
a) la relazione illustrativa che dà compiutamente conto della coerenza esterna ed interna delle scelte progettuali;
b) l’individuazione progettuale di massima delle eventuali opere d’urbanizzazione integrative correlate all’intervento;
c) l’assetto planivolumetrico complessivo dell’area di intervento, comprensivo dell’indicazione delle masse, delle altezze e dei prospetti delle costruzioni esistenti e di progetto;
d) la localizzazione degli eventuali spazi riservati ad opere od impianti di interesse pubblico;
e) la normativa tecnica di attuazione, ove necessaria;
f) ogni altro elemento utile a definire adeguatamente gli interventi previsti ed il loro inserimento nel contesto di riferimento.
3. La convenzione specifica gli obblighi, funzionali al soddisfacimento di un interesse pubblico, che il soggetto attuatore si assume ai fini di poter conseguire il rilascio del titolo edilizio, il quale resta la fonte di regolamento degli interessi. Possono costituire, tra l'altro, oggetto della convenzione:
a) la cessione di aree anche al fine dell’utilizzo di facoltà edificatorie;
b) la realizzazione di opere di urbanizzazione fermo restando quanto previsto dalla normativa statale in materia di lavori pubblici. (120)
c) la realizzazione di interventi di edilizia residenziale sociale.
4. La convenzione può prevedere modalità di attuazione per stralci funzionali, cui si collegano gli oneri e le opere di urbanizzazione da eseguire e le relative garanzie, purché l'attuazione parziale sia coerente con l'intera area oggetto d'intervento.
5. Il comune approva il progetto unitario convenzionato ed il relativo schema di convenzione mediante un unico atto.
6. Il termine di validità del progetto unitario convenzionato può essere modulato in relazione agli stralci funzionali previsti dalla convenzione.
Per la presentazione dei Progetti Unitari Convenzionati nei casi previsti dalle NN.TT.A. di PO, dovrà essere utilizzato il servizio disponibile al seguente link:
(vedi sito istituzionale)
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