Monitoraggio e Controllo Lavori Pubblici
Monitoraggio del Programma dei Lavori Pubblici
L’attività di monitoraggio dei lavori pubblici rappresenta un valido supporto per gli Amministratori dell’Ente, sia per l’attività di programmazioni future, sia per l’attività di rendicontazione verso i cittadini ed è uno strumento che permette di assicurare, in ogni momento, una puntuale analisi sullo stato di attuazione dei lavori programmati nel corso dell'anno sulla base delle disponibilità finanziarie.
I dati riportati nelle seguenti relazioni semestrali di monitoraggio servono dunque ad illustrare tutto il percorso degli investimenti pubblici, dalla loro programmazione fino al termine del processo.
Le informazioni riguardano:
- i tempi relativi allo stato di avanzamento dell’opera
- i valori delle risorse investite
- i flussi contabili e finanziari movimentati.
La programmazione dei lavori pubblici deve rispettare una serie di requisiti fondamentali, volti a garantirne la coerenza con le strategie e le risorse dell’ente pubblico.
In primo luogo, i programmi triennali devono essere adottati nel rispetto dei documenti programmatori dell’ente. Questi documenti includono il Documento Unico di Programmazione (DUP) e il bilancio di previsione, in quanto finanziariamente sostenibili.
Iter procedurale
Entro il 31 luglio di ogni anno la Giunta Comunale è tenuta a presentare al Consiglio Comunale lo schema del programma triennale dei lavori pubblici pari o superiore alla soglia di 150.000,00 euro con il relativo elenco annuale contestualmente alla presentazione del DUP ai sensi degli artt. 151, comma 1 e 170, comma 4, del D.Lgs. n.267/2000;
Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta lo schema della nota di aggiornamento al DUP che avrà la medesima struttura del DUP approvato precedentemente, sostituendolo;
Entro il 31 dicembre di ciascun anno a sua volta il Consiglio Comunale provvede ad approvare il DUP, prima dell’adozione del Bilancio di previsione finanziario.
La Programmazione dei lavori pubblici
Con il nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 36/2023), entrato in vigore dal 1° aprile 2023 e le cui disposizioni hanno acquisito efficacia dal 1° luglio 2023, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina riguardante la programmazione degli appalti pubblici. Queste modifiche comportano un aumento delle soglie di valore a partire dalle quali diventa obbligatorio pianificare un progetto.
Nello specifico, l'articolo 37 del Codice regola la programmazione, mentre l'Allegato I.5, che sostituisce il Decreto Ministeriale n. 14/2018, contiene le disposizioni dettagliate e le schede da utilizzare.
La riduzione da tre a due livelli di progettazione, prevista dal nuovo codice, ha comportato, di conseguenza, la modifica e la semplificazione della documentazione tecnica necessaria per poter inserire gli interventi nel programma triennale dei lavori pubblici e nell’elenco annuale.
Livelli della progettazione di lavori pubblici (D. Lgs. 36 del 2023, art. 41 e all. 1.7, art. 4)
- progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE)
- progetto esecutivo
- La programmazione dei lavori, compresi quelli complessi realizzati attraverso concessioni o partenariati pubblico-privato, diventa obbligatoria quando l’importo stimato raggiunge o supera i 150.000,00 euro (in precedenza, il limite era fissato a 100.000,00 euro), superiore quindi alla soglia previste per gli affidamenti diretti;
- I lavori con un importo pari o superiore alla soglia UE (€ 5.382.000,00) possono essere inclusi nei seguenti documenti:
- nella programmazione triennale, dopo l’approvazione del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP), come previsto nell’Allegato I.7, articolo 2;
- nell’elenco annuale dei lavori, dopo l’approvazione del Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP), come previsto nell’Allegato I.7, articolo 3;
Per i lavori e le opere con un valore compreso tra 150.000 euro e la soglia UE, non è richiesta la redazione di alcun documento specifico. Tuttavia, sarebbe consigliabile, ma non obbligatorio, disporre già durante la fase di programmazione di un quadro esigenziale o delle necessità, della stazione appaltante (come indicato nell’articolo 41, comma 2 del Codice e nell’articolo 1, Allegato I.7) che indica “i fabbisogni, le esigenze qualitative e quantitative del committente, della collettività o della specifica utenza alla quale l’intervento è destinato, che dovranno essere soddisfatti attraverso la realizzazione dell’intervento stesso” (art. 1, comma 1, lett. b) all. I.7).
I lavori di manutenzione ordinaria, anche se di valore superiore alla soglia UE di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), (€ 5.382.000,00), potranno essere inclusi nella programmazione anche senza il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (art.37 comma 2).
Non devono essere previste nel piano triennale dei lavori pubblici opere di importo inferiore ad € 150.000, pur essendo necessaria la previsione negli strumenti di programmazione operativa, coi quali si assegnano ai dirigenti le risorse correlate all’attuazione di obiettivi gestionali (PEG, nell’ambito del quale il budget viene assegnato ai dirigenti in correlazione ad obiettivi generali, e alla sottosezione 2.2 del PIAO nella quale confluiscono gli obiettivi operativi di performance).
Variazioni al Programma triennale dei Lavori Pubblici (D. Lgs. 36 del 2023 - All. I.5)
Nel corso dell’esercizio, i programmi triennali dei lavori possono essere modificati, previa approvazione dell’organo competente, nel caso in cui le variazioni riguardino:
- La cancellazione di uno o più lavori già previsti nell’elenco annuale;
- L’aggiunta di uno o più lavori a seguito di atti amministrativi adottati a livello statale o regionale;
- L’aggiunta di uno o più lavori a seguito della disponibilità di finanziamenti non prevedibili al momento della prima approvazione del programma, compresi i fondi aggiuntivi derivanti da ribassi d’asta o economie;
- L’anticipazione della realizzazione di lavori, inclusi nell’elenco annuale, precedentemente previsti per annualità successive;
- La modifica del quadro economico dei lavori già contemplati nell’elenco, qualora siano necessarie risorse aggiuntive.
Un lavoro che non è stato incluso nell’elenco annuale può essere realizzato solo se:
- Risulta necessario a causa di eventi imprevedibili o calamitosi, o per nuove disposizioni di legge o regolamentari;
- È possibile realizzare il nuovo lavoro sulla base di un piano finanziario autonomo che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari disponibili al momento della formulazione dell’elenco.
Il programma triennale delle Opere Pubbliche 2025/2027, attualmente vigente, è stato approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 182 del 20/12/2024 con la quale è stato adottato il DUP 2025/2027.
Riportiamo di seguito il numero e la data delle variazioni al Programma delle Opere Pubbliche che sono state approvate nel I° semestre dell’esercizio 2025.
- Variazione di CC n. 33 del 13/03/2025
- Variazione di CC n. 68 del 29/04/2025
- Variazione di CC n. 89 del 29/05/2025
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